L’ECOBONUS 110% è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La legge 30 dicembre 2021 n. 234 l’ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’ecobonus.
Le spese ammesse sono numerose ed è quindi doveroso differenziare le due principali tipologie di interventi: quelli trainanti e quelli trainati. Innanzitutto, i lavori trainanti accedono direttamente al bonus 110%, mentre quelli trainati permettono di fruire di questa detrazione soltanto nel caso in cui vengano congiuntamente eseguiti degli interventi trainanti. Ma vediamoli più nel dettaglio.

Quali sono i lavori trainanti?

1)Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A.

Il limite di spesa ammesso è di:
€ 20.000,00 per ogni unità immobiliare che fa parte di un condominio fino a un massimo di 8 unità;
€ 15.000,00 per singola unità immobiliare.

2)interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%. Anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa.

Il limite di spesa ammesso è di:
€ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
€ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
€ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Nel caso in cui l’unità immobiliare non sia indipendente è necessario che l’intero condominio prenda in considerazione questa opportunità.

Il limite di spesa ammesso è di:
€ 30.000,00
All’ecobonus del 110% accedono anche i lavori “trainati” ovvero specifiche tipologie di spese eseguite congiuntamente a quelle di cui sopra o a lavori ammessi al sismabonus 110% oltre a tutte le spese ammesse all’ecobonus ordinario del 65 e del 50 per cento.

Quali sono i lavori trainati?

1)efficientamento energetico di tutte le unità immobiliari presenti in un condominio;
2)acquisto e posa di schermature solari;
3)abbattimento di barriere architettoniche;
4)acquisto e installazione di micro-generatori per sostituirli e impianti già presenti;
5)installazione infrastrutture per ricarica in edifici di veicoli elettrici;
6)installazione impianti solari fotovoltaici con annesso sistema di accumulo.

Come possono essere detratte le spese?

Le spese sostenute per questo genere di interventi, possono essere detratte in diversi modi:
-in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 110% sia in termini Irpef che Ires;
-attraverso la formula dello sconto in fattura da parte della ditta che si occupa dei lavori;
-attraverso la cessione del credito a un soggetto terzo come una banca, un privato oppure una società.